Dopo l'articolo 52 è aggiunto il seguente:
Art. 52-bis.
(Modifiche al Codice del Consumo in materia di servizi finanziari a distanza).
1. Al Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo, come modificato dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 67-terdecies, comma 4, le parole «quindici giorni» sono sostituite con le seguenti: «quanto prima, e al più entro 30 giorni»;
b) all'articolo 67-terdecies, comma 5, le parole «quindici giorni» sono sostituite con le seguenti: «quanto prima, e al più entro 30 giorni»;
c) all'articolo 67-quinquies, comma 1, la lettera b) è sostituita con la seguente:
«b) l'identità del rappresentante del fornitore stabilito nello Stato membro di residenza del consumatore e l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e rappresentante, quando tale rappresentante esista»;
d) all'articolo 67-duodecies, comma 5, lettera c), sono soppresse le parole «nonché ai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per i quali si sia verificato l'evento assicurato»;