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Legislatura XVI

Proposta emendativa 43.25. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 2449-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/04/2010  [ apri ]
43.25.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 43.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della, fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE).

1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trenta e di Bolzano, senza ulteriori oneri, adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche c ricreative e facendo in modo che le misure adottate non provochino un deterioramento della situazione attuale per quanto riguarda la conservazione degli uccelli e dei loro habitat;
b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
5-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le misure di conservazione di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997, per quanto possibile, anche per gli habitat esterni alle zone di protezione speciale»;
d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
7-bis. «Lo Stato incoraggia le ricerche, i monitoraggi e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 791409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, con particolare attenzione agli argomenti elencati nell'Allegato V della direttiva. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri competenti, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni necessarie al coordinamento delle ricerche e dei lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione delle specie di uccelli di cui di cui al presente comma».

2. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. «L'esercizio venatorio è vietato durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli e, quando si tratta di specie migratrici, anche durante il ritorno al luogo di nidificazione.

3. All'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 3, è sostituito dal seguente:
«3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nel rispetto delle convenzioni internazionali. Nel caso di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali consulta preventivamente anche la Commissione europea».

5. All'articolo 21, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli fatte salve le attività previste dalla presente legge»;
b) alla lettera bb), dopo le parole: «detenere per vendere,» sono inserite le seguenti: «trasportare per vendere,».