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Legislatura XVI

Proposta emendativa 43.23. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 2449-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/04/2010  [ apri ]
43.23.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. L'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituito con il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE.
2. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, le regioni autorizzano la deroga, con atto amministrativo e previo parere vincolante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per determinati periodi e per le seguenti ragioni:
a) nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica e della sicurezza aerea, nonché per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque e per proteggere la flora e la fauna;
b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni.

3. Le deroghe, che non potranno avere ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in rilevante diminuzione, dovranno menzionare:
le soluzioni alternative verificate;
le specie che formano oggetto delle medesime;
i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzata;
le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono esser fatte;
l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti, da quali persone;
i controlli che saranno effettuati;
i soggetti abilitati al prelievo in deroga, individuati dalle regioni d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia ed i comprensori alpini.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta di un Ministro interessato, annulla i provvedimenti di deroga da autorizzati in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE. L'annullamento avviene in tempi tali che l'applicazione della deroga non arrechi danno alla fauna selvatica.
5. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro per i rapporti con le regioni e al Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, nonché all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo. Detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 79/409/CEE».