Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) all'articolo 18, comma 2, il primo periodo è sostituito con il seguente: «L'esercizio venatorio è vietato durante il periodo della nidificazione e durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza, e, quando si tratta di specie migratrici, durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione.
Conseguentemente, sopprimere la lettera d).