Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) all'articolo 18, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. L'esercizio venatorio è comunque vietato durante il periodo della nidificazione e durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli e, quando si tratta di specie migratrici, anche durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione.
Conseguentemente, sopprimere la lettera d).