Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) all'articolo 1, comma 2, è inserito, infine, il seguente periodo:
Lo Stato, le regioni è e province autonome di Trento e di Bolzano, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, provvedono a mantenere o adeguare le popolazioni delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e comunque evitando, nell'adottare i relativi provvedimenti, il deterioramento della situazione attuale.