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Legislatura XVI

Proposta emendativa 17.22. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 2449-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/04/2010  [ apri ]
17.22.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) mantenere un livello elevato di sicurezza nell'approvvigionamento di petrolio mediante un meccanismo affidabile e trasparente che assicuri la disponibilità e l'accessibilità fisica delle scorte petrolifere di sicurezza e specifiche;

b) prevedere una metodologia di calcolo relativa agli obblighi di stoccaggio e di valutazione delle scorte di sicurezza comunitarie che soddisfi contemporaneamente il sistema comunitario e quello vigente in ambito Agenzia Internazionale per l'energia (AIE);
c) prevedere l'istituzione di un Organismo centrale di stoccaggio, anche avvalendosi di organismi esistenti nel settore, sottoposto alla vigilanza ed al controllo del Ministero dello sviluppo economico, senza scopo di lucro e con la partecipazione obbligatoria dei soggetti che abbiano importato e/o immesso in consumo petrolio e/o prodotti petroliferi in Italia;
d) prevedere che lo stesso Organismo centrale di stoccaggio si faccia carico, in maniera graduale e progressiva, della detenzione e del trasporto delle scorte specifiche in prodotti e sia responsabile dell'inventario e delle statistiche sulle scorte di sicurezza, specifiche e commerciali;
e) prevedere che lo stesso Organismo centrale di stoccaggio possa organizzare e prestare un servizio di stoccaggio e di trasporto di scorte di sicurezza e commerciali a favore dei venditori a clienti finali di prodotti petroliferi non integrati verticalmente nella filiera del petrolio, e assicurare un servizio funzionale allo sviluppo della concorrenza nel settore del commercio e della offerta di capacità e di prodotti petroliferi;
f) garantire la possibilità di reagire con rapidità in caso di difficoltà dell'approvvigionamento di petrolio greggio o di prodotti petroliferi.

3-ter. Dall'istituzione e dal funzionamento dell'Organismo centrale di stoccaggio di cui al comma 4 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Conseguentemente, nella rubrica dell'articolo 17, sostituire le parole: e 2009/73/CE con le seguenti:, 2009/73/CE e 2009/119/CE.