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Legislatura XVI

Proposta emendativa 17.01. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 2449-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/04/2010  [ apri ]
17.01.
inammissibile

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Misure urgenti per la salvaguardia della sicurezza dell'approvvigionamento energetico, la concorrenza interna e la competitività di impianti industriali e termoelettrici rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE).

1. Al fine di garantire un'equa ripartizione delle quote di emissione di gas serra che non svantaggi il settore non termoelettrico, si prevede che, in deroga a quanto previsto dalla Decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012, approvata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico del 28 febbraio 2008, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 13 dicembre 2008, il Comitato di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni è autorizzato, fino al 31 dicembre 2012, ad utilizzare la «riserva nuovi entrati» di cui alla medesima decisione esclusivamente per le installazioni non appartenenti al settore termoelettrico.
2. Per le installazioni del settore termoelettrico, in mancanza di risorse derivanti dal Fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra di cui alla direttiva 2003/87/CE, di cui alla lettera e), comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), il Comitato di cui al comma 1 determina entro 90 giorni dalla data di entrata in rigore della presente legge, sulla base della metodologia di cui alla Decisione indicata al medesimo comma 1, il numero di quote di CO2 spettanti a titolo gratuito agli operatori di impianti o parti di impianto, riconosciuti come «nuovi entranti» ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 216 del 2006, che hanno effettuato l'esercizio commerciale a partire dal 1o gennaio 2004 e ne dà comunicazione agli aventi diritto e all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

3. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas definisce i crediti spettanti agli aventi diritto sulla base della quantità di quote comunicatale ai sensi del comma 2 e con riferimento all'andamento dei prezzi delle quote sui mercati sopranazionali. Le partite economiche da rimborsare sono determinate entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle quote di spettanza degli aventi diritto per l'anno solare precedente.
4. I crediti di cui al comma 3, comprensivi degli interessi maturati, sono liquidati agli aventi diritto a valere sui proventi della vendita all'asta delle quote di CO2 di cui all'articolo 10 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, entro il termine massimo di 90 giorni dalla realizzazione dei suddetti proventi.
5. Al fine di minimizzare gli oneri finanziari oggetto di rimborso ai sensi di quanto previsto al comma 3 e evitare possibili situazioni di squilibrio economico delle imprese, in particolare di piccole e medie dimensioni, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas può disporre l'anticipazione della liquidazione delle partite economiche di cui al comma 3 attraverso le giacenze disponibili sui conti di gestione relativi agli oneri generati afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, senza oneri economici non recuperabili o aggravi per l'utenza elettrica. Le eventuali anticipazioni sono reintegrate all'Ente erogatore esclusivamente tramite i proventi di cui al comma 4 senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.