Al comma 1, aggiungere in fine, la seguente lettera:
b-bis) all'articolo 23 è aggiunto in fine il seguente comma: «3-bis. Nel caso in cui chi guidi autoveicoli e motoveicoli sia munito della patente di guida, ma non della carta di qualificazione del conducente, le sanzioni previste dai commi 15 e 17 dell'articolo 116 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal sesto anno successivo alle date di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003».