stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 27.01. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 2449-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/03/2010  [ apri ]
27.01.
inammissibile

Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Restituzione somme per prelievo supplementare latte).

1. Al fine di garantire una corretta esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in forza dei quali sono sospesi i versamenti delle somme trattenute dagli acquirenti di cui all'articolo 65, lettera e) del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, a titolo di prelievo sulle eccedenze nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, gli acquirenti stessi sono tenuti a versare le corrispondenti somme, per i periodi dal 1995/96 in poi, oltre interessi al tasso legale, in un apposito conto corrente dedicato intestato ad AGEA.
2. Il versamento di cui al comma 1 estingue le obbligazioni degli acquirenti e dei produttori. Le relative somme sono utilizzate da AGEA secondo l'esito dei giudizi, definitivamente destinandole a prelievo o restituendole ai produttori.
3. L'AGEA, con apposito provvedimento di ordine generale detta istruzioni agli acquirenti quanto alle modalità ed ai tempi dei versamenti, da effettuarsi in ogni caso entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.