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Legislatura XVI

Proposta emendativa 23.2. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 2449-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/03/2010  [ apri ]
23.2.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Il tempo legale è realizzato e disseminato dall'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, nella sua funzione di Istituto metrologico primario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 273 e del decreto legislativo 16 febbraio 2004, n. 38.
1-ter. La disciplina metrologica degli strumenti di misura del tempo legale, utilizzati per funzioni di misura giustificate da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali, è stabilita con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
1-quater. La vigilanza sull'applicazione del presente articolo è demandata al Ministero dello sviluppo economico, che la esercita tramite l'Ufficio competente per la metrologia legale della direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, e alle Camere di commercio.