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Legislatura XVI

Proposta emendativa 23.1. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 2449-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/03/2010  [ apri ]
23.1.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Ai fini del presente articolo si intende per: «tempo universale coordinato», eventualmente abbreviato con la sigla UTC, il tempo determinato dal Bureau International des Poids et Mesures, la cui unità di misura è il secondo, come definito dal capitolo I, punto 1.1, dell'allegato annesso al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802; «tempo legale», il tempo universale coordinato più la differenza di fuso orario rispetto al meridiano di Greenwich; tale differenza per il territorio nazionale è di un'ora in più; «periodo dell'ora estiva», il periodo dell'anno durante il quale il tempo legale è anticipato di 60 minuti rispetto al tempo legale del resto dell'anno.
1-ter. La disciplina metrologica degli strumenti di misura del tempo legale utilizzati con terzi, per i quali risulta necessaria una garanzia ufficiale, è fissata con decreto del Ministro dello sviluppo economico sentito il parere conforme della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica.