Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) prevedere che le attività di stoccaggio geologico di cui al presente articolo, così come espressamente indicato dalla direttiva 2009/31/CE, non siano da incentivo per un aumento della quota di centrali a combustibili fossili, a scapito di politiche finalizzate al risparmio energetico e al sostegno delle energie rinnovabili e alle altre tecnologie sicure e sostenibili a basse emissioni di carbonio.