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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.1. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 2449-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/03/2010  [ apri ]
6.1.

Dopo il comma, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 2, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, aggiungere, infine il seguente periodo: «Il CIACE si riunisce almeno una volta al mese e, in ogni caso, prima di ogni seduta del Consiglio europeo».
1-ter. All'articolo 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, alla fine del secondo periodo, dopo le parole: «del Governo», aggiungere le seguenti: «e delle Camere» e al terzo periodo, dopo le parole: «di Trento e di Bolzano», aggiungere il seguente periodo: «Il comitato tecnico permanente si riunisce almeno una volta alla settimana».
1-quater. All'articolo 2, dopo il comma 4-bis, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, aggiungere i seguenti:
4-ter. Al fine di potenziare la partecipazione del Governo italiano alla fase di formazione degli atti normativi dell'Unione europea, il CIACE può avvalersi di un ulteriore contingente massimo di 80 unità. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati al CIACE dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo, o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché, nel limite del venticinque per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, non reperibili con il ricorso al personale in servizio desumibili da specifici attestati culturali e professionali, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. All'attuazione del presente comma si provvede, per quanto concerne l'utilizzo del personale comandato, in aspettativa, fuori ruolo o in altra analoga posizione, nel limite di spesa di 600.000 euro annui a decorrere dal 2010 e, per quanto concerne il personale con contratto a tempo determinato, con contratto di collaborazione o in qualità di esperto o consulente nel limite di spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010.
4-quater. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di 1,1 milioni di euro a decorrere dal 2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 39-ter, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.