Al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:
«g-bis) Assicurare che l'autorità nazionale di regolamentazione indipendente dall'Operatore, designata ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 97/67/CE, svolga le funzioni di regolamentazione in regime di autonomia tecnico operativa ed in piena ed effettiva separazione strutturale dalle attività inerenti alla proprietà e al controllo, tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 9 comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».