Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis) prevedere che il trattamento economico onnicomprensivo dei presidenti e componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche di società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 e di società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi, non possa superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento;