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Legislatura XVI

Proposta emendativa 25.4. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 2449-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/03/2010  [ apri ]
25.4.

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole da: stabilendo altresì fino alla fine del periodo, con le seguenti: recependo altresì, nell'ambito della disciplina in materia di remunerazioni, quanto previsto dalla sezione II della raccomandazione 2009/385/CE, affinché vengano rispettati i seguenti criteri:
i limiti per le componenti variabili delle remunerazioni devono essere predeterminati dalle società, le quali possono anche trattenere le componenti variabili della remunerazione in caso non siano soddisfatti i criteri relativi ai risultati;
la concessione di componenti variabili della remunerazione deve essere subordinata a criteri predeterminati e misurabili concernenti i risultati. I criteri in materia di risultati devono promuovere la sostenibilità a lungo termine della società e includere criteri non finanziari che siano pertinenti per il valore aggiunto a lungo termine della società, come il rispetto delle norme e delle procedure in vigore;
qualora venga assegnata una componente variabile della retribuzione, il pagamento di una quota rilevante di tale componente dovrebbe essere dilazionato di un periodo minimo. La quota della componente variabile cui si applica tale dilazione dovrebbe essere determinata in funzione dell'importanza relativa della componente variabile rispetto alla componente non variabile della remunerazione;
le intese contrattuali con gli amministratori aventi incarichi esecutivi o poteri di gestione dovrebbero includere clausole che consentano alla società di chiedere la restituzione di componenti variabili della remunerazione versate sulla base di dati che in seguito sono risultati manifestamente errati;
il trattamento di fine rapporto di lavoro non dovrebbe superare un determinato importo o un determinato numero di anni, che non deve in genere oltrepassare due anni della componente non variabile della retribuzione o del suo equivalente. Il trattamento di fine rapporto non dovrebbe essere versato se il recesso è dovuto a risultati inadeguati;
per quanto attiene alla remunerazione basata su azioni, le azioni non dovrebbero essere acquisite prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di concessione. L'esercizio delle opzioni su azioni o di altri diritti di acquisto di azioni o di remunerazione in base alle variazioni di prezzo delle azioni, non dovrebbe aver luogo prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di concessione;
il conferimento di azioni e il diritto di esercitare le opzioni su azioni o eventuali altri diritti di acquisto di azioni o di remunerazione in base alle variazioni di prezzo delle azioni, dovrebbero essere subordinati a criteri predeterminati e misurabili per quanto concerne i risultati. Dopo l'acquisizione, gli amministratori dovrebbero conservare un certo numero di azioni fino alla fine del loro mandato, subordinate alla necessità di finanziare eventuali costi collegati all'acquisizione delle azioni. Sarebbe opportuno stabilire il numero di azioni da conservare, ad esempio pari al doppio del valore della retribuzione annua complessiva (somma della parte non variabile e delle componenti variabili);
la remunerazione degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza non dovrebbe includere opzioni su azioni.