Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) disciplinare il rapporto tra definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento e i rapporti giuridici o le operazioni sottostanti, disponendo in particolare che la definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento non pregiudica la possibilità di esercitare altrimenti, sui beni della controparte del rapporto giuridico o dell'operazione sottostante, le ragioni derivanti dall'eventuale invalidità o inefficacia di tale rapporto od operazione;.