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Legislatura XVI

Proposta emendativa 17.23. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 2449-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/03/2010  [ apri ]
17.23.
(inammissibile limitatamente ai commi 4, 5, 6, 7 e 8)

Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.
(Principi e criteri direttivi per l'attuazione delle direttive 2009/28/CE, 2009/72/CE, 2009/73/CE. Misure per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa comunitaria in materia di energia).

1. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifiche e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire il conseguimento degli obiettivi posti in capo allo Stato mediante la promozione congiunta di efficienza energetica e di utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione e il consumo di energia elettrica, calore e biocarburanti, tenuto conto di quanto previsto alla lettera b), anche attraverso la regolazione da parte dell'Autorità, per l'energia elettrica e il gas, sulla base di specifici indirizzi del Ministro dello sviluppo economico;
b) favorire le iniziative di cooperazione per trasferimenti statistici e progetti comuni con Stati membri e Paesi terzi anche mediante il coinvolgimento delle Regioni e di operatori privati, secondo criteri di efficienza e al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi nazionali;
c) semplificare i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e alle necessarie infrastrutture di rete, anche sulla base delle specificità di ciascuna tipologia di impianto e dei siti di installazione, prevedendo inoltre che in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree residenziali industriali o commerciali e nella pianificazione delle infrastrutture urbane, siano inseriti, ove possibile, apparecchiature e sistemi di produzione di elettricità, calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili e apparecchiature e sistemi di teleriscaldamento o di teleraffrescamento;

d) promuovere l'integrazione delle fonti rinnovabili nelle reti di trasporto e distribuzione dell'energia, anche mediante il sostegno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla realizzazione di sistemi di accumulo dell'energia e di reti intelligenti, al fine di assicurare la dispacciabilità di tutta l'energia producibile dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili e di ridurre gli oneri di gestione in sicurezza delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia;
e) definire le certificazioni e le specifiche tecniche da rispettare affinché le apparecchiature e i sistemi per l'utilizzo delle fonti rinnovabili possano beneficiare dei regimi di sostegno;
f) introdurre misure volte a migliorare la cooperazione tra autorità locali, regionali e nazionali, provvedendo in particolare alla istituzione di un meccanismo di trasferimento statistico tra le regioni di quote di produzione di energia da fonti rinnovabili ai fini del rispetto della ripartizione di cui all'articolo 8-bis del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e dell'attuazione di quanto disposto all'articolo 2, comma 170, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
g) adeguare e potenziare il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza e del risparmio energetico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche mediante l'abrogazione totale o parziale delle vigenti disposizioni in materia, l'armonizzazione ed il riordino delle disposizioni di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99 e alla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
h) organizzare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un sistema di verifica e controllo della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi, preordinato anche per analoghe funzioni riferite alle altre biomasse, privilegiando l'utilizzo energetico di prodotti non destinati o non destinabili a scopi alimentari e industriali;
i) completare, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, il sistema statistico in materia di energia, compresi i consumi, al fine di disporre di informazioni ed elaborazioni omogenee con i criteri adottati in sede comunitaria e funzionali al monitoraggio e all'attuazione di quanto previsto alla lettera f).

2. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere misure per aumentare gli scambi transfrontalieri in modo da conseguire una maggiore efficienza e prezzi competitivi, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile;
b) prevedere misure che tengano conto, ai fini della realizzazione di nuove infrastrutture di produzione e di trasporto di energia elettrica, della rilevanza dell'infrastruttura stessa per il mercato interno dell'energia elettrica e della sua coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari;
c) prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 714 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, nonché di mancato rispetto degli obblighi imposti alle imprese elettriche dalla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, nelle fattispecie assegnate alla competenza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, siano non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori a 154.937.069,73 euro;
d) prevedere la rimozione degli ostacoli, anche di tipo normativo, al processo di aggregazione delle piccole imprese di distribuzione di energia elettrica, per favorirne l'efficienza e la terzietà;
e) prevedere misure atte a garantire che imprese di distribuzione di energia elettrica verticalmente integrate non siano in condizione di trarre impropri vantaggi dalla propria attività di gestione delle reti di distribuzione ostacolando così le dinamiche concorrenziali del mercato;
f) prevedere che i gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica predispongano un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste, contenente misure atte a garantire l'adeguatezza del sistema;
g) prevedere, ai sensi dell'articolo 35 della direttiva 2009/72/CE, che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas disponga di risorse umane idonee, anche in termini quantitativi, allo svolgimento delle proprie attività e di un'adeguata flessibilità nella loro gestione contrattuale, al fine di assolvere con efficacia e tempestività anche ai nuovi compiti derivanti dall'attuazione delle medesime direttive, ferma restando la possibilità di mantenere e rafforzare la collaborazione con altre pubbliche amministrazioni e società per azioni a capitale interamente pubblico nel settore dell'energia, anche tramite avvalimento o reciproci distacchi di personale;
h) prevedere che la medesima Autorità per l'energia elettrica e il gas disponga di risorse finanziarie idonee allo svolgimento delle proprie attività, attraverso il sistema di totale autofinanziamento previsto dall'articolo 2, comma 38, della legge 18 novembre 1995 n. 481 mediante il contributo versato dai soggetti operanti nei settori di competenza, da utilizzarsi esclusivamente per gli oneri di finanziamento della stessa, nonché di piena autonomia di esecuzione del proprio bilancio;
i) prevedere che, nel rispetto delle reciproche competenze, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato si prestino reciproca assistenza, agiscano in modo coordinato, stipulando a tale fine appositi protocolli di intesa, e collaborino tra loro anche mediante lo scambio di informazioni, senza che sia opponibile il segreto d'ufficio.

3. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere misure per aumentare gli scambi transfrontalieri, in modo da conseguire una maggiore efficienza, prezzi competitivi e più elevati livelli di servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile;
b) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure per la cooperazione bilaterale e regionale, in uno spirito di solidarietà tra gli Stati membri, in particolare in casi di crisi del sistema energetico;
c) promuovere la realizzazione di capacità bidirezionale ai punti di interconnessione, anche al fine di realizzare una piattaforma di scambio di gas nell'ambito del sistema italiano;
d) assicurare che i gestori dei sistemi di trasporto dispongano di sistemi integrati a livello di due o più Stati membri per l'assegnazione della capacità e per il controllo della sicurezza delle reti;
e) prevedere che i gestori dei sistemi di trasporto presentino un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste, contenente misure atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento;

f) promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una concorrenza effettiva e garantire l'efficiente funzionamento del mercato, anche predisponendo misure pro concorrenziali con effetti analoghi ai programmi di cessione del gas;
g) assoggettare te transazioni su contratti di fornitura gas e su strumenti derivati ad obblighi di trasparenza nella disciplina degli scambi;
h) assicurare una efficace separazione tra le attività di trasporto, bilanciamento, distribuzione e stoccaggio e le altre attività del settore del gas naturale;
i) prevedere misure che assicurino maggiore trasparenza ed efficienza nel settore del gas naturale, ottimizzando l'utilizzo del gas naturale e introducendo sistemi di misurazione intelligenti, anche ai fui della diversificazione dei prezzi di fornitura;
j) prevedere misure che tengano conto, nel procedimento autorizzativo per la realizzazione di un'infrastruttura del sistema del gas, della rilevanza dell'infrastruttura stessa per il mercato interno del gas naturale e della sua coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari;
k) garantire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il controllo della sicurezza degli approvvigionamenti, l'equilibrio tra domanda e offerta, il livello della domanda attesa in futuro e degli stoccaggi disponibili, la prevista capacità addizionale in corso di programmazione e in costruzione, l'adeguata copertura dei picchi della domanda nonché delle possibili carenze di fornitura;
l) introdurre misure che garantiscano maggiore capacità di stoccaggio di gas naturale, anche favorendo l'accesso a parità di condizioni di una pluralità di operatori nella gestione delle nuove attività di stoccaggio e valutando la possibilità di ampliare le modalità di accesso al servizio previste dalla normativa vigente;
m) prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, nonché di mancato rispetto degli obblighi imposti alle imprese di gas naturale dalla direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, nelle fattispecie assegnate alla competenza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, siano non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori a 154.937.069,73 euro;
n) prevedere che i clienti non civili con consumi inferiori o pari a 50.000 metri cubi annuì e tutti i civili siano definiti clienti vulnerabili e pertanto meritevoli di apposita tutela in termini di condizioni economiche loro applicate e di continuità e sicurezza della fornitura;
o) promuovere l'efficienza e la concorrenza nel settore del gas naturale, anche demandando all'Autorità per l'energia elettrica e il gas la definizione, sulla base di appositi indirizzi del Ministero dello sviluppo economico, della disciplina del bilanciamento di merito economico;
p) prevedere, ai sensi degli articoli 13 e 17 della direttiva 2009/73/CE, misure che, ai fini dell'accesso ai servizi di trasporto e bilanciamento del gas naturale, consentano la definizione di un'unica controparte indipendente a livello nazionale;
q) prevedere la rimozione degli ostacoli, anche di tipo normativo, al processo di aggregazione delle piccole imprese di distribuzione del gas naturale, per favorirne l'efficienza e la terzietà;
r) prevedere misure atte a garantire che imprese di distribuzione verticalmente integrate non siano in condizione di trarre impropri vantaggi dalla propria attività di gestione delle reti di distribuzione ostacolando le dinamiche concorrenziali del mercato;
s) prevedere che, a regime, al termine della durata delle concessioni di distribuzione del gas naturale, i meccanismi di valorizzazione delle reti siano coerenti con i criteri alla base della definizione delle rispettive tariffe;
t) prevedere, ai sensi dell'articolo 39 della direttiva 2009/73/CE, che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas disponga di risorse umane idonee, anche in termini quantitativi, allo svolgimento delle proprie attività e di un'adeguata flessibilità nella loro gestione contrattuale, al fine di assolvere con efficacia e tempestività anche ai nuovi compiti derivanti dall'attuazione delle medesime direttive, ferma restando la possibilità di mantenere e rafforzare la collaborazione con altre pubbliche amministrazioni e società per azioni a capitale interamente pubblico nel settore dell'energia, anche tramite avvalimento o reciproci distacchi di personale;
u) prevedere che la medesima Autorità per l'energia elettrica e il gas disponga di risorse finanziarie idonee allo svolgimento delle proprie attività, attraverso il sistema di totale autofinanziamento previsto dall'articolo 2, comma 38, della legge 18 novembre 1995 n. 481 mediante il contributo versato dai soggetti operanti nei settori di competenza, da utilizzarsi esclusivamente per gli oneri di finanziamento della stessa, nonché di piena autonomia di esecuzione del proprio bilancio;
v) prevedere che, nel rispetto delle reciproche competenze, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato si prestino reciproca assistenza, agiscano in modo coordinato, stipulando a tale fine appositi protocolli di intesa, e collaborino tra loro anche mediante lo scambio di informazioni, senza che sia opponibile il segreto d'ufficio.

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto», l'ultimo periodo del numero 103) della Tabella A Parte III è sostituito dal seguente: «gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi nelle tubazioni delle reti di trasporto e di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica».
5. Alla legge 23 agosto 2004, n. 239, recante «Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia», sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, il comma 50 è sostituito dal seguente: «le cessioni di gas effettuate nel sistema del gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e quelle effettuate nel mercato del gas gestito dal soggetto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, si considerano effettuate, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, all'atto del pagamento del corrispettivo, salvo il disposto del quarto comma del medesimo articolo 6»;
b) all'articolo 1, dopo il comma 50, è inserito il seguente comma: "50 bis. Il gas naturale ceduto sul mercato del gas di cui all'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99 nei confronti del soggetto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 mano 1999, n. 79 si intende ricompreso nella nozione di gas destinato ad essere immesso nelle tubazioni delle reti di trasporto e di distribuzione per essere successivamente erogato, di cui al numero 103) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

6. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative» sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 26, comma 7, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: « e) i soggetti che acquistano per uso proprio gas naturale sul mercato del gas di cui all'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99 gestito dal soggetto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79»;
b) all'articolo 26, il comma 8 è sostituito dal seguente: «Su richiesta possono essere riconosciuti come soggetti obbligati:
a) i gestori delle reti di gasdotti nazionali per il solo gas naturale impiegato per il vettoriamento del prodotto;
b) i soggetti che acquistano per uso proprio gas naturale da due o più fornitori, qualora abbiano consumi annui superiori a 1.200.000 metri cubi»;
c) all'articolo 53, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
« d) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica sul mercato elettrico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 gestito dal soggetto ivi indicato.

7. L'articolo 3, comma 4-quater del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:
«Le imprese distributrici di energia elettrica con meno di 5.000 punti di prelievo possono accedere alle procedure di perequazione specifica aziendale disciplinate dall'articolo 42 dell'Allegato A alla deliberazione 29 dicembre 2007, n. 348/07 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. A tal fine, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro il 31 dicembre 2010, riapre i termini per l'ammissione alla perequazione specifica aziendale e stabilisce procedure amministrative semplificate per la messa a disposizione dei dati necessari all'avvio delle istruttorie di competenza dell'Autorità stessa».

8. All'articolo 2 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 6, il Ministro dello sviluppo economico può disporre con decreto la non applicazione dell'obbligo di mantenimento delle scorte da detenere nell'anno 2009 per i soggetti, di cui al comma 1, nei cui confronti sia stata attestata la sospensione delle operazioni degli impianti, a condizione che venga assicurato il rispetto del livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi disposto dalle normative comunitarie ed internazionali.».