All'emendamento del relatore 43.60, al comma 2, lettera b), sostituire le parole: le regioni possono modificare i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e, allo scopo, con le seguenti: le regioni possono posticipare i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e comunque non oltrepassando, come termine conclusivo della stagione venatoria, la prima decade di febbraio, e.