Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) all'articolo 1, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Lo Stato, le regioni e le province autonome adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli protette ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative».