Al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
a-bis) all'articolo 1, al comma 5 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le misure di prevenzione di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357, per quanto possibile, anche per gli habitat limitrofi alle zone di protezione speciale».