Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:
Art. 18-bis.
(Impianti di aziende agricole associate).
1. Le disposizioni di cui all'articolo 18 si applicano anche alla valorizzazione energetica della pollina in impianti di aziende agricole associate, comprese le società con partecipazione societaria non inferiore, per statuto, al 51 per cento di imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, sempre che la pollina sia conferita da imprese agricole associate. Le medesime disposizioni si applicano anche al digestato ed alla frazione solida derivante dal trattamento dei reflui zootecnici.