All'articolo 17, comma 2, aggiungere la seguente lettera:
c-bis) esentare dall'accisa l'energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna rientranti nelle categorie catastali C, D e E, e generata da piccoli generatori comunque azionati quali pannelli solari, aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idroelettriche, impianti fotovoltaici, gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico con potenza elettrica non superiore a 30 Kw.