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Legislatura XVI

Proposta emendativa 21.6. in VIII Commissione in sede consultiva riferita al C. 2449-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/04/2010  [ apri ]
21.6. (nuova formulazione)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, dopo il comma 6, è inserito il seguente: "6-bis. fini delle attività di recupero relative alla formazione di rilevati ed al riutilizzo per recuperi ambientali, nell'impiego dei gessi derivanti dalle produzioni di acidi organici, in particolare di acido tartarico naturale derivante dai sottoprodotti vitivinicoli, ed in cui la presenza di sostanza organica rappresenta un elemento costituente il rifiuto naturalmente presente e non un elemento esterno inquinante, nell'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 del decreto 05 febbraio 1998, non è richiesto il parametro del "COD"».

21.6.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Ai fini delle attività di recupero relative alla formazione di rilevati ed al riutilizzo per recuperi ambientali di cui all'articolo 13.6.3, lettera c), del decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998, recante «individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, nell'impiego dei gessi derivanti dalle produzioni di acidi organici, in particolare di acido tartarico naturale derivante dai sottoprodotti vitivinicoli, ed in cui la presenza di sostanza organica rappresenta un elemento costituente il rifiuto naturalmente presente e non un elemento esterno inquinante, nell'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 del medesimo decreto 5 febbraio 1998, non è richiesto il parametro del "COD"».