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Legislatura XVI

Proposta emendativa 21.2. in VIII Commissione in sede consultiva riferita al C. 2449-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/04/2010  [ apri ]
21.2.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 21.
(Misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti).

1. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, la lettera p) è sostituita dalla seguente:
p) sottoprodotto: una sostanza od oggetto, derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale articolo, può non essere considerato rifiuto ai sensi della lettera a), bensì sottoprodotto, soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
1) è certo che la sostanza o l'oggetto saranno ulteriormente utilizzati;
2) la sostanza o l'oggetto possono essere utilizzati direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
3) la sostanza o l'oggetto sono prodotti come parte integrante di un processo di produzione;
4) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana. Secondo quanto disposto all'articolo 5 comma 2 della direttiva 2008/98/CE, rientrano altresì tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, purché rispettino le condizioni di cui ai precedenti punti, i residui delle lavorazioni agricole, di allevamento e forestali, qualora rispettino le condizioni di tracciabilità appositamente definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

2. All'articolo 185, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nel primo capoverso, le parole: «materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o» sono sostituite dalle seguenti: «materiali fecali e vegetali provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato, oppure da attività agricole, utilizzati nelle attività agricole, anche al di fuori del luogo di produzione, ovvero ceduti a terzi, o utilizzati».
3. All'articolo 186, comma 7-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I residui provenienti dalla lavorazione della pietra con agenti o reagenti non naturali, quando vengono utilizzati per un'operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici, in termini di caratteristiche chimico-fisiche e geotecniche, per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, previsti nell'allegato 5 alla parte IV del presente decreto per la specifica destinazione d'uso dell'area oggetto di recupero, tenendo conto dei potenziali impatti sulle acqua sotterranee e superficiali e di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e derivanti dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto».
4. Al paragrafo 1, lettera d), della sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «non contaminati da inquinanti» sono aggiunte le seguenti: «, oltre che i residui di potatura delle superfici coltivate a vigneto purché non contengano sostanze inquinanti tali da alterare la qualità delle risorse ambientali o da nuocere alla salute umana».