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Legislatura XVI

Proposta emendativa 17.01. in VIII Commissione in sede consultiva riferita al C. 2449-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/04/2010  [ apri ]
17.01.
inammissibile

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Misure per l'attuazione del Protocollo di Kyoto).

1. Per le Regioni e gli Enti locali, così come definiti dal decreto legislativo 18 agosto 2001 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, in deroga al termine di cui all'articolo 1, comma 1111 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, la durata massima dei finanziamenti a tasso agevolato non può essere superiore a centottanta mesi.
2. Con la Convenzione prevista all'articolo 1, comma 1115 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono definiti, altresì, gli oneri di gestione da riconoscersi alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. La copertura di tali oneri è disposta a valere sulle risorse complessivamente confluite nel Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 1110 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Nel triennio 2010-2012, il decreto di cui all'articolo 1, comma 1111 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, assicura una quota non inferiore a 15 milioni di euro, per anno, in favore di interventi realizzati tramite lo strumento del finanziamento tramite terzi in cui il terzo risulta essere una ESCO, al fine di promuovere la realizzazione di servizi energetici e di misure di incremento dell'efficienza energetica. La durata dei finanziamenti agevolati concessi attraverso lo strumento del finanziamento tramite terzi non può essere superiore a centoquarantaquattro mesi. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.