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Legislatura XVI

Proposta emendativa 20.1. in VIII Commissione in sede consultiva riferita al C. 2449-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/04/2010  [ apri ]
20.1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 20.
(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117).

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
c) rifiuto inerte: i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa. I rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altri materiali, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale di sostanze inquinanti nella massa del rifiuto, nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, tali da non determinare un peggioramento della qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e sotterranee. I rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento e dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento della cave contemplati dalla direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione del rifiuti delle industrie estrattive sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva 2008/98/CE. I suddetti rifiuti sono considerati inerti quando soddisfano, nel breve e nel lungo termine, i criteri stabiliti nell'allegato III-bis.
2. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, è aggiunto l'allegato III-bis, di cui all'allegato 1 alla presente legge.

Allegato 1

(articolo 20, comma 2)

«ALLEGATO III-bis.

(articolo 3, comma 1, lettera c)

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE INERTI

1. I rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando soddisfano, nel breve e nei lungo termine, anche nel sito di deposito, i seguenti criteri:
a) i rifiuti non subiscono alcuna degradazione significativa o altre trasformazioni dello stato chimico e fisico significative che potrebbero comportare eventuali effetti negativi per l'ambiente o danni alla salute umana;

b) i rifiuti possiedono un tenore di zolfo sotto forma di solfuro pari allo 0,1 per cento oppure hanno un tenore massimo di zolfo sotto forma di solfuro pari all'1 per cento se il rapporto potenziale di neutralizzazione, definito come il rapporto tra il potenziale di neutralizzazione e il potenziale acido determinato sulla base di una prova statica conforme alla norma prEN 15875, è maggiore di 3;
c) i rifiuti non presentano rischi di autocombustione e non sono infiammabili;
d) il tenore nei rifiuti, e segnatamente nelle polveri sottili isolate dei rifiuti, di Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V e Zn è sufficientemente basso da non comportare, nel breve e nel lungo termine, rischi significativi per le persone o per l'ambiente. Per essere considerato sufficientemente basse da non comportare rischi significativi per le persone e per l'ambiente, il tenore di tali sostanze nel suolo e sottosuolo non deve superare i valori limite fissati dall'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in riferimento alla destinazione d'uso dell'area nella quale si intende conferire i rifiuti stessi, o ai livelli di fondo naturale dell'area stabiliti dagli Enti di Controllo; il tenore delle sostanze suddette deve essere inoltre tale da non modificare lo stato chimico ed ecologico delle acque sotterranee e superficiali;
e) i rifiuti sono sostanzialmente privi di sostanze utilizzate nella prospezione, nell'estrazione, nel trattamento o nello sfruttamento delle cave tali da alterare significativamente la qualità delle risorse ambientali o da nuocere alla salute umana.

2. La valutazione della natura inerte dei rifiuti di estrazione è effettuata nel quadro della caratterizzazione dei rifiuti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), e si basa sulle fonti d'informazione».