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Legislatura XVI

Proposta emendativa 17.5. in VIII Commissione in sede consultiva riferita al C. 2449-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/04/2010  [ apri ]
17.5.
ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili e/o da unità di cogenerazione ad alto rendimento, utilizzata sul sito di produzione da uno o più soggetti connessi con rete senza obbligo di connessione di terzi, eventualmente gestita da un unico soggetto responsabile che può essere anche diverso dai soggetti utilizzatori, non è assoggettata ad alcun corrispettivo tariffario né ad alcun onere di sistema. L'energia elettrica prelevata dai soggetti di cui sopra da rete con obbligo di connessione di terzi tramite almeno un punto di connessione, è assoggettata esclusivamente alla componente tariffaria AS, fermo restante che a detta energia si applicano le medesime modalità adottate per la regolazione dei prelievi dalla rete elettrica con obbligo di connessione di terzi da parte dei clienti finali senza produzione. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adegua le proprie determinazioni tariffarie per dare attuazione a quanto sopra disposto.
5. Sono abrogati il comma 27, articolo 30 e il comma 5, articolo 33, legge 23 luglio 2009, n. 99 nonché al comma 6, articolo 33 della medesima legge sono soppresse le parole: «di cui al comma 5».