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Legislatura XVI

Proposta emendativa 24.3. in Assemblea riferita al C. 2449-C

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/04/2010  [ apri ]
24.3.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: il creditore ceduto e i terzi; aggiungere le seguenti: a questo scopo il Governo deve altresì attenersi a quanto previsto dalle lettere da c-bis) a c-septies);

Conseguentemente dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:
c-bis) nell'individuare le tipologie di crediti che potranno essere costituiti in garanzia, integrare la definizione di crediti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), della direttiva 2002/47/CE come modificata dalla direttiva 2009/44/CE, al fine di conservare la maggiore ampiezza dell'insieme delle «attività finanziarie» nella vigente formulazione del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170;
c-ter) non esercitare l'opzione prevista nell'articolo 3, comma 1, secondo capoverso, ultimo periodo, della direttiva 2002/47/CE come modificata dalla direttiva 2009/44/CE, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 5 della direttiva 2002/47/CE, come modificata dalla direttiva 2009/44/CE;
c-quater) stabilire che il debitore ceduto potrà comunque considerarsi liberato adempiendo a favore del creditore cedente, salvo che, trattandosi di soggetto operante nell'ambito della propria attività professionale, egli abbia rinunciato per iscritto a tale facoltà. In caso di rinuncia dovrà comunque essere considerato liberato il debitore che abbia in buona fede ignorato l'avvenuta cessione;
c-quinquies) chiarire il significato di «elenco di crediti» contenuto nell'articolo 1, comma 5 della direttiva 2002/47/CE come modificata dalla direttiva 2009/44/CE, prevedendo che esso si riferisce alla sola necessità della prova scritta del credito e della sua fornitura in garanzia, e che pertanto rientra in tale definizione qualunque documento scritto, o in forma giuridicamente equivalente a quella scritta, comprovante l'esistenza di uno o più crediti e la loro fornitura quale garanzia;
c-sexies) prevedere che la disciplina dei contratti di garanzia finanziaria aventi per oggetto crediti non costituisce deroga alle norme in materia di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, né a quelle in materia di cessione dei crediti di impresa di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52;
c-septies) precisare che la rinuncia alla compensazione di cui all'articolo 3 comma 3, della direttiva 2002/47/CE, come modificata dalla direttiva 2009/44/CE, non ha effetto nei confronti degli altri creditori del soggetto che abbia rinunciato se intenzionalmente compiuta in loro danno, coordinando tale precisazione con le norme che, nell'ambito delle procedure di risanamento o liquidazione, disciplinano gli effetti degli atti compiuti dal debitore nel periodo che precede l'apertura della procedura.