Al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) prevedere i criteri e le modalità secondo cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nei casi previsti dal punto 7 dell'articolo 22 della direttiva 2009/73/CE, adotti nei confronti del gestore del sistema di trasporto almeno uno dei provvedimenti previsti dal medesimo punto, al fine di assicurare la realizzazione degli investimenti di cui alla lettera e).