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Legislatura XVI

Proposta emendativa 43.39. in Assemblea riferita al C. 2449-C

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/04/2010  [ apri ]
43.39.

Sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:
1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis.
Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si adoperano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per mantenere o adeguare le popolazioni delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e comunque evitando, nell'adottare i provvedimenti di competenza, il deterioramento della situazione attuale»;
b) al comma 5, dopo le parole: «prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva» sono aggiunte le seguenti: «, secondo i criteri ornitologici previsti dall'articolo 2 della stessa direttiva»;
c) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le misure di prevenzione di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357, per quanto possibile, anche per gli habitat limitrofi alle zone di protezione speciale».
d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili al fine di coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione, delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, nonché quelle sull'applicazione pratica della presente legge».

2. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché di svolgere e promuovere le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, dando priorità agli argomenti elencati nell'allegato V della stessa direttiva, e di riferirne gli esiti al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini della comunicazione di cui all'articolo 1, comma 7-bis».
3. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'esercizio venatorio è comunque vietato durante il periodo della nidificazione e durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli e, quando si tratta di specie migratrici, anche durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione».

4. All'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «del 2 aprile 1979» sono aggiunte le seguenti: «, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con validazione tecnica dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale,»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, ovvero del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o di altri ministri interessati, annulla i provvedimenti di deroga posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE. L'annullamento avviene in tempi tali che l'applicazione della deroga non arrechi danno alla fauna selvatica».
5. Al comma 3 dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per quanto concerne le specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, previa consultazione della Commissione europea».