Al comma 1, lettera c), capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le regioni e le province autonome provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.