Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
l) prevedere i criteri e le modalità secondo cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nei casi previsti dal punto 7 dell'articolo 22 della direttiva 2009/72/CE, adotti nei confronti del gestore del sistema di trasmissione almeno uno dei provvedimenti previsti dal medesimo punto, al fine di assicurare la realizzazione degli investimenti di cui alla lettera f).