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Legislatura XVI

Proposta emendativa 38.2. in Assemblea riferita al C. 2449-C

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/04/2010  [ apri ]
38.2.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. In attuazione della normativa comunitaria, le funzioni di Autorità nazionale di regolamentazione postale previste dal decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono trasferite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni alla data di entrata in vigore della presente legge. Le competenze in materia di regolamentazione postale sono esercitate dalla Commissione per le infrastrutture e le reti istituita presso l'Autorità. Restano ferme le altre competenze in materia postale del Ministro e del Ministero dello sviluppo economico, compresi i poteri di indirizzo e di definizione delle politiche di settore, anche in riferimento all'individuazione del servizio universale, all'emissione di carte valori postali e alla definizione del contenuto e alla stipula del contratto di programma con il fornitore del servizio universale.
1-ter. Al fine di consentire l'esercizio delle nuove competenze attribuite, l'organico dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è accresciuto di trenta unità. In fase di prima applicazione del presente articolo, per l'esercizio delle nuove competenze, l'Autorità opera con proprie risorse umane e strumentali già disponibili. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o più regolamenti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, per la riduzione delle dotazioni organiche del medesimo Ministero di un numero di posti corrispondente alle funzioni trasferite ai sensi del comma 1, nonché per la riorganizzazione o la soppressione degli uffici e degli organismi interessati al trasferimento di funzioni. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici ed organismi riorganizzati o soppressi. Ai maggiori oneri derivanti dal trasferimento di funzioni, l'Autorità provvede mediante i meccanismi di autofinanziamento a carico degli operatori del mercato postale, ai sensi della normativa vigente.