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Legislatura XVI

Proposta emendativa 25.4. in Assemblea riferita al C. 2449-C

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/04/2010  [ apri ]
25.4.

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole:, recependo altresì, nell'ambito della disciplina in materia di remunerazioni, quanto previsto dalla sezione II della raccomandazione 2009/385/CE, affinché vengano rispettati i seguenti criteri:
1) i limiti per le componenti variabili delle remunerazioni devono essere predeterminati dalle società, le quali possono anche trattenere le componenti variabili della remunerazione in caso non siano soddisfatti i criteri relativi ai risultati;
2) la concessione di componenti variabili della remunerazione deve essere subordinata a criteri predeterminati e misurabili concernenti i risultati. I criteri in materia di risultati devono promuovere la sostenibilità a lungo termine della società e includere criteri non finanziari che siano pertinenti per il valore aggiunto a lungo termine della società, come il rispetto delle norme e delle procedure in vigore;
3) qualora venga assegnata una componente variabile della retribuzione, il pagamento di una quota rilevante di tale componente deve essere dilazionato di un periodo minimo. La quota della componente variabile cui si applica tale dilazione deve essere determinata in funzione dell'importanza relativa della componente variabile rispetto alla componente non variabile della remunerazione;
4) le intese contrattuali con gli amministratori aventi incarichi esecutivi o poteri di gestione devono includere clausole che consentano alla società di chiedere la restituzione di componenti variabili della remunerazione versate sulla base di dati che in seguito sono risultati manifestamente errati;
5) il trattamento di fine rapporto di lavoro non deve superare un determinato importo o un determinato numero di anni, che non deve in genere oltrepassare due anni della componente non variabile della retribuzione o del suo equivalente. Il trattamento di fine rapporto non deve essere versato se il recesso è dovuto a risultati inadeguati;
6) per quanto attiene alla remunerazione basata su azioni, le azioni non devono essere acquisite prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di concessione. L'esercizio delle opzioni su azioni o di altri diritti di acquisto di azioni o di remunerazione in base alle variazioni di prezzo delle azioni, non deve aver luogo prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di concessione;
7) il conferimento di azioni e il diritto di esercitare le opzioni su azioni o eventuali altri diritti di acquisto di azioni o di remunerazione in base alle variazioni di prezzo delle azioni, devono essere subordinati a criteri predeterminati e misurabili per quanto concerne i risultati. Dopo l'acquisizione, gli amministratori devono conservare un certo numero di azioni fino alla fine del loro mandato, subordinate alla necessità di finanziare eventuali costi collegati all'acquisizione delle azioni. Deve essere stabilito il numero di azioni da conservare, pari al doppio del valore della retribuzione annua complessiva (somma della parte non variabile e delle componenti variabili);
8) la remunerazione degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza non deve includere opzioni su azioni.