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Legislatura XVI

Proposta emendativa 48.01. in IX Commissione in sede consultiva riferita al C. 2449-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/02/2010  [ apri ]
IX/2449-B/48.01.
ritirato

Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

Art. 48-bis.
(Misure di attuazione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 884/2004/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti).

1. Al fine di rilanciare lo sviluppo dei progetti prioritari per i quali l'inizio dei lavori è previsto entro il 2010, di cui all'allegato III, punti 1, 6 e 24, della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 1996, come modificata della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 884/2004/CE, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, con riferimento al settore porti marittimi di cui all'allegato II della citata decisione, nell'ambito dell'interesse nazionale e nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 5, lo Stato può concedere ai soggetti di cui al comma 2, aiuti sotto forma di garanzie, ai sensi della Comunicazione della Commissione europea, del 22 gennaio 2009, recante un quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (2009/C 16/01), e successive modificazioni, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2009, recante modalità di applicazione della predetta Comunicazione.
2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono accordati, alle condizioni e nei limiti di cui alla decisione della Commissione europea, del 28 maggio 2009, concernente aiuti temporanei sotto forma di garanzia (C(2009) 4289), e nel rispetto degli obblighi derivanti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 giugno 2009, in favore di imprese di navigazione marittima nazionali colpite dalla crisi internazionale, operanti nei traffici internazionali a mezzo di contenitori, che non accedano in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea ad altri sussidi o fondi a carattere pubblico aventi analoga finalità, che effettuino prevalentemente il proprio traffico da o verso infrastrutture portuali ricomprese nei progetti prioritari di interesse nazionale di cui all'allegato III della citata decisione n. 1692/96/CE come modificata dalla decisione n. 884/2004/CE, o agli stessi funzionali, ovvero che stipulino accordi con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, volti alla garanzia dell'interesse nazionale al rafforzamento dei traffici sulle predette infrastrutture.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuata la disponibilità delle regioni e delle altre amministrazioni interessate a partecipare al sostegno delle imprese di cui al comma 2, sono dettate le norme applicative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, con particolare riferimento alla determinazione dei criteri di priorità nell'ottenimento dell'aiuto che dovranno tenere conto, come indice di preferenza, del tonnellaggio complessivo della flotta e del numero delle unità di personale dipendente delle imprese di navigazione di cui al comma 2, della rispondenza dell'aiuto accordato alla più generale finalità di sviluppo dei progetti di cui al comma 1 nonché degli obbiettivi concordati con le predette amministrazioni.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato per gli impegni assunti dalle imprese di cui al comma 2.
5. La garanzia dello Stato di cui al comma 4 è inserita nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Ai relativi eventuali oneri si provvede mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all'articolo 26 della predetta legge n. 196 del 2009.