Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
Art. 5-bis.
(Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11).
All'articolo 15-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Ai commi 1 e 2, le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;
b) Al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: «nel caso delle procedure di infrazione avviate ai sensi dell'articolo 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea, le informazioni sono trasmesse ogni mese.