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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7-octies.031. in Assemblea riferita al C. 2449-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/09/2009  [ apri ]
7-octies.031.

Dopo l'articolo 7-octies, aggiungere il seguente:
Art. 7-novies. - (Disposizioni per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli e (CE) n. 617/2008 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio con riguardo alle norme di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile). - 1. Sono autorizzati a produrre uova da cova e pulcini, definiti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione, gli stabilimenti registrati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione, nonché gli stabilimenti non vincolati dalle norme relative alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile di cui all'allegato XIV, lettera C, I, 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio. I titolari dei centri di incubazione sono tenuti, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione, a comunicare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro la prima decade del mese successivo a quello di riferimento, i dati produttivi mensili relativi alla propria attività, comprendenti il numero di uova, suddivise per specie, per categoria e per tipo, messe ad incubare ed il numero di pulcini usciti dal guscio, destinati ad essere effettivamente utilizzati.
2. L'eventuale cessazione o interruzione temporanea dell'attività degli stabilimenti registrati, come pure ogni variazione di potenzialità lavorativa, di ragione sociale o trasferimento di sede, deve essere comunicata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento.
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fatta salva l'applicazione della relativa sanzione pecuniaria, può provvedere alla sospensione, per un massimo di due anni, dell'autorizzazione a svolgere l'attività di produzione di uova da cova o di pulcini di cui al comma 1 nei casi seguenti:
a) quando l'impresa produttrice di pulcini ometta di comunicare i dati statistici della propria attività, per due volte consecutive o per più di due volte nel corso dello stesso anno solare;
b) quando l'impresa produttrice di uova da cova ometta di comunicare il proprio patrimonio di volatili per due volte consecutive o per più di due volte nel corso dello stesso anno solare.

4. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo, sempre che il fatto non costituisca reato, sono applicate le sanzioni pecuniarie di seguito indicate, aumentate da un terzo fino alla metà dell'importo massimo in caso di reiterazione:
a) da euro 1.000 a euro 6.000 a carico di chiunque produca uova da cova o pulcini senza l'autorizzazione di cui al comma 1;
b) da euro 1.000 a euro 6.000 nei casi di cui al comma 3, lettere a) e b);
c) da euro 0,02 a euro 0,12 per uovo a carico di chiunque metta in incubazione o detenga uova da cova non stampigliate secondo la normativa vigente o con stampigliatura illeggibile;
d) da euro 25 a euro 150 per uova a carico di chiunque venda, detenga per la vendita, o ponga altrimenti in commercio per uso alimentare umano uova da cova incubate;
e) da euro 500 a euro 3.000 a carico di chiunque non rispetti le prescrizioni relative alla pulizia, al contenuto ed alla etichettatura degli imballaggi contenenti uova da cova e pulcini di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione;
f) da euro 500 a euro 3.000 a carico di chiunque non rispetti gli obblighi di tenuta dei documenti di accompagnamento delle spedizioni di partite di uova da cova e pulcini di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione;
g) da euro 500 a euro 3.000 a carico dei centri d'incubazione che omettano, anche solo parzialmente, di tenere le registrazioni relative alla data di messa in incubazione, alla data di schiusa, al numero di uova ritirate dall'incubatrice e all'identità degli acquirenti, previste dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione.

5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fatta salva l'applicazione della relativa sanzione pecuniaria, può revocare 1'autorizzazione di cui al comma 1 nei casi più gravi di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
6. Nell'ambito del controllo delle partite di uova da cova è ammessa una tolleranza del 5 per cento per le uova con indicazioni illeggibili.
7. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 5 si applica il procedimento previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. Le attività di controllo sulla commercializzazione delle uova da cova e dei pulcini e la procedura per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie sono svolte dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Tuttavia, fino all'individuazione dell'organo competente all'irrogazione delle sanzioni pecuniarie da parte delle singole Regioni e Province autonome, da effettuarsi entro il limite di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010, alle medesime provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).
9. La legge 13 maggio 1966, n. 356, è abrogata.