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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.030. in Assemblea riferita al C. 2449-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/09/2009  [ apri ]
6.030.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - 1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini di cui all'articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi recanti norme occorrenti per dare completa applicazione alla direttiva 2008/104/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale.
2. Conformemente ai principi e alle procedure di cui gli articoli 1 e 2, il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si attiene altresì ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere l'utilizzo del termine «lavoro interinale», al fine di uniformare la terminologia della normativa italiana a quella europea, così come indicato nella direttiva di cui al comma 1;
b) definire le condizioni di liceità relativa al contratto di lavoro interinale anche tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
c) definire il campo di applicazione della direttiva di cui al comma 1, con particolare riguardo all'utilizzo del lavoro interinale nella pubblica amministrazione uniformando la disciplina in oggetto;
d) procedere ad un attento riesame delle limitazioni e delle restrizioni in merito all'applicazione della prestazione in oggetto, tramite un confronto diretto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale;
e) ferme restando le condizioni previste dalla contrattazione collettiva, prevedere che alla disciplina del rapporto di lavoro tra impresa utilizzatrice e lavoratore si applichino le condizioni previste all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva di cui al comma 1;
f) prevedere quanto stabilito dall'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva di cui al comma 1, relativamente al computo dei lavoratori interinali per il calcolo della soglia sopra la quale si devono costituire gli organi rappresentativi dei lavoratori;
g) prevedere quanto stabilito all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva di cui al comma 1, relativamente alla dichiarazione di nullità delle clausole che vietano, o che abbiano effetto di impedire, la stipulazione di un contratto di lavoro o l'avvio di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra impresa utilizzatrice e lavoratore tramite agenzia interinale al termine della sua missione, a prescindere dalla tipologia di rapporto di lavoro che intercorre tra lavoratore e agenzia medesima.