stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.1. in I Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 09/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/05/2012  [ apri ]
5.1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Cessazione del partito politico).

  1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, si considera cessata l'attività del partito politico che non presenta liste di candidati alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, di un consiglio regionale e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per più di un mandato consecutivamente.
  2. Al momento della cessazione delle attività ovvero all'atto dello scioglimento del partito politico devono essere indicati uno o più soggetti aventi personalità giuridica senza fini di lucro a cui viene trasferito il patrimonio del partito. In mancanza di tale determinazione, il patrimonio è incamerato dallo Stato a riduzione del debito pubblico.