Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
1. Dall'attuazione dell'articolo 4 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Agli oneri derivanti si provvede mediante contestuale riduzione dell'ammontare di ciascuno dei quattro fondi di cui all'articolo l, comma 5 della legge 3 giugno 1999, n. 157.