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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.02. in I Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 09/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/05/2012  [ apri ]
5.02.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Costituzione delle fondazioni politico culturali).

  1. Per lo sviluppo, in Italia e all'estero, di attività di ricerca, formazione, cooperazione, promozione, propaganda e comunicazione culturali e politiche, nonché per stimolare il dialogo tra istituzioni e cittadini e per incentivare la partecipazione diretta dei cittadini alla vita civile e politica, ciascun partito politico costituisce una fondazione politico-culturale disciplinata ai sensi del presente articolo. I membri del Parlamento e del Governo, i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri delle giunte e dei consigli regionali, nonché i sindaci dei comuni capoluogo di regione non possono rivestire incarichi amministrativi, di gestione o di controllo all'interno delle fondazioni.
  2. La fondazione è costituita con atto pubblico del quale fa parte integrante lo statuto. L'atto costitutivo e lo statuto devono espressamente prevedere:
   a) la denominazione, la natura giuridica di fondazione politico-culturale ai sensi del presente articolo e la sede legale;
   b) l'oggetto della fondazione;
   c) la rappresentanza legale e i soggetti ai quali essa può essere attribuita;
   d) il patrimonio e le modalità di finanziamento e di rendicontazione;
   e) gli organi e le modalità di funzionamento.

  3. Le fondazioni, all'atto della loro costituzione, sono iscritte in un elenco tenuto dal Presidente della Camera dei deputati, che vigila sulla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, sull'assenza di eventuali incompatibilità e sulla corretta rendicontazione contabile dell'attività svolta, in base al controllo dei bilanci trasmessi dalle fondazioni medesime. La mancanza dei predetti requisiti o irregolarità nella gestione e nella rendicontazione contabile comportano la cancellazione della fondazione dall'elenco. La cancellazione è altresì disposta in caso di incompatibilità successive alla costituzione della fondazione e non rimosse entro trenta giorni dalla relativa contestazione da parte dell'organo vigilante.
  4. Le fondazioni non possono concorrere all'attività dei partiti politici mediante trasferimenti finanziari. Lo statuto prevede le modalità di erogazione di servizi ai partiti, i cui importi sono evidenziati nei bilanci delle fondazioni.
  5. Tra le fonti di finanziamento necessarie al funzionamento, lo statuto delle fondazioni può prevedere:
   a) eredità, legati, erogazioni liberali e donazioni;
   b) conferimento di cespiti patrimoniali e di attività economiche dei partiti politici di riferimento all'atto della costituzione della fondazione;
   c) entrate derivanti da prestazioni rese a terzi su base convenzionale;
   d) entrate derivanti da specifiche iniziative promozionali;
   e) proventi di attività editoriale, di ricerca e di analisi sociale e politica, nell'ambito dei fini statutari.

  6. Alle fondazioni iscritte nell'elenco cui al comma 3 non si applicano le disposizioni degli articoli 25, 26 e 28 del codice civile. In deroga a quanto stabilito dai commi primo e secondo dell'articolo 31 del codice civile, i beni della fondazione che restano dopo la liquidazione sono devoluti al patrimonio dello Stato. Per quanto non disposto dal presente articolo trova applicazione la disciplina generale delle fondazioni stabilita dal codice civile e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.