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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.01. in I Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 09/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/05/2012  [ apri ]
5.01.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Partecipazione alle competizioni elettorali e accesso al finanziamento pubblico).

  1. L'acquisizione della personalità giuridica ai sensi dell'articolo i del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. e la pubblicazione dello statuto nella Gazzetta Ufficiale costituiscono condizione per poter partecipare alle elezioni per il Senato della Repubblica, per la Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e dei consigli regionali.
  2. Accedono ai rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali e a qualsiasi ulteriore eventuale forma di finanziamento pubblico esclusivamente i partiti politici che rispettano i requisiti di democrazia interna e di trasparenza di cui alla presente legge e che hanno ottenuto con il proprio simbolo l'elezione di almeno un rappresentante nelle relative consultazioni.