Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Le elezioni primarie si svolgono in un solo giorno, anche non festivo, compreso tra il novantesimo e il sessantesimo giorno antecedente il termine per la presentazione delle candidature di cui al comma 1. Le elezioni primarie richieste da più partiti politici o coalizioni di partiti per la medesima carica si svolgono nello stesso giorno e ciascun cittadino può partecipare ad una sola di esse.