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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.04. in I Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 09/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/05/2012  [ apri ]
4.04.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Pubblicazione dello statuto).

  1. Lo statuto del partito politico e le eventuali modificazioni apportate allo stesso sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro un mese, rispettivamente, dalla data di iscrizione del partito nel registro delle persone giuridiche, di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, ovvero dalla data di approvazione delle modificazioni allo statuto.
  2. Allo statuto del partito politico sono allegati, anche in forma grafica, il simbolo, che, con la denominazione, costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito medesimo, e il codice etico.
  3. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello statuto e delle eventuali modificazioni apportate allo stesso è condizione per accedere ai rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie nonché alle agevolazioni di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, ivi compresi i contributi pubblici concessi alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici anche telematici o alle imprese radiofoniche che risultano essere organi di partito, previsti dalla legislazione vigente in materia.