Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Istituzione e compiti della sezione del controllo sulle associazioni della Corte dei conti).
1. È istituita la sezione del controllo sulle associazioni della Corte dei conti, di seguito denominata «sezione».
2. La sezione provvede al controllo dei bilanci annuali dei soggetti di cui all'articolo 1 che godono di finanziamenti, rimborsi, agevolazioni, esenzioni o qualsiasi altro tipo di provvidenza pubblica previsti dalla legislazione vigente.
3. I controlli e le sanzioni saranno comminate secondo le disposizioni previste per il controllo sulla gestione finanziaria degli enti sovvenzionati.