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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.51. in I Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 09/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/05/2012  [ apri ]
3.51.

  Al comma 7 aggiungere in fine il seguente periodo:
  «Ai partiti politici si applicano le disposizioni di cui al Titolo XI del Libro V del codice civile. In caso di condanna per i reati ivi previsti i partiti politici decadono dal diritto al contributo pubblico per le spese elettorali per un periodo pari a tre anni. La disposizione precedente non si applica ed il contributo pubblico è corrisposto esclusivamente a condizione che il partito o il movimento politico si costituisca parte civile nel processo penale nei confronti dei responsabili dei suddetti o chieda la restituzione ed il risarcimento dei danni in sede civile».