Al comma 7 aggiungere in fine il seguente periodo:
«Ai partiti politici si applicano le disposizioni di cui al Titolo XI del Libro V del codice civile. In caso di condanna per i reati ivi previsti i partiti politici decadono dal diritto al contributo pubblico per le spese elettorali per un periodo pari a tre anni. La disposizione precedente non si applica ed il contributo pubblico è corrisposto esclusivamente a condizione che il partito o il movimento politico si costituisca parte civile nel processo penale nei confronti dei responsabili dei suddetti o chieda la restituzione ed il risarcimento dei danni in sede civile».