Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. I partiti politici devono dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto, redatti nella forma dell'atto pubblico e depositati nel registro dei partiti politici istituito presso la corte d'appello del luogo in cui è situata la loro sede centrale. Le successive modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere depositate entro sessanta giorni dalla loro approvazione.