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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.49. in I Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 09/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/05/2012  [ apri ]
3.49.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. I partiti politici devono dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto, redatti nella forma dell'atto pubblico e depositati nel registro dei partiti politici istituito presso la corte d'appello del luogo in cui è situata la loro sede centrale. Le successive modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere depositate entro sessanta giorni dalla loro approvazione.