Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 della legge 6 luglio 2012, n.96, l'atto costitutivo e lo statuto dei partiti politici sono trasmessi in copia al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati, che li inoltrano alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici, di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, di seguito denominata «Commissione».
1-bis. La Commissione, verificata la conformità dello statuto alle disposizioni della presente legge, iscrive il partito o il movimento politico nel registro, da essa tenuto, dei partiti e dei movimenti politici riconosciuti ai sensi della presente legge.
1-ter. Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme, la Commissione invita il partito o il movimento politico ad apportarvi le conseguenti modifiche.
1-quater. Ogni modifica dello statuto deve essere sottoposta alla Commissione secondo la medesima procedura.
1-quinquies. Accedono ai contributi pubblici previsti dall'ordinamento in favore dei partiti e dei movimenti politici esclusivamente i partiti e movimenti iscritti nel registro di cui al comma 1-bis, fermi restando gli altri requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente.
1-sexies. I partiti o movimenti politici attualmente costituiti sono tenuti all'adempimento di cui al comma 1 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1-septies. I partiti o movimenti politici attualmente costituiti sono tenuti all'adempimento di cui al comma 1 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ad essi la disposizione di cui al comma 1-quinquies si applica a partire dall'esercizio finanziario relativo all'anno successivo.